Martedi 23 giugno 2009: primo consiglio comunale della nuova giunta

Domani sera alle ore 19:00, si terrà presso il municipio il primo consiglio della giunta neo-eletta.

All’ordine del giorno, la nomina degli assessori e del vice-sindaco.

Di solito, soprattutto per il ruolo di vice-sindaco si scelgono le persone che hanno ottenuto più voti, in questo caso Gabriele Del Corpo sarebbe in pole position. Il ragazzo della classe 1981 porterebbe sicuramente un po di aria fresca nella nostra amministrazione e male non farebbe.

Filignano.com tifa per i giovani!


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    Un piccolo ma sostanziale chiarimento. Giunta e Consiglio Comunale sono due organismi distinti tra loro. Quello di cui si sta parlando è la riunione del neo eletto Consiglio Comunale in seno al quale vengono nominati gli Assessori che andranno a comporre la nuova Giunta Comunale che si riunisce in diversa seduta.
    Testualmente da Stauto del COmune di Filignano:
    TITOLO II
    L’ORDINAMENTO DEL COMUNE
    CAPO I
    GLI ORGANI COMUNALI
    Art. 17
    Organi
    1. Gli Organi di Governo del Comune sono:
    - il Consiglio; il Sindaco; la Giunta comunale;
    Sono, altresì, organi il Revisore dei conti, il Segretario e i Responsabili dei Servizi.
    Art. 19
    Competenze del Consiglio Comunale
    1. Il Consiglio è il massimo Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente
    e le sue competenze sono determinate dalla legge. Assicura e garantisce i rapporti e la
    cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative
    ed azioni di collegamento e di consultazione.
    2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento,
    disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono
    destinate alla sua attività, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto.
    3. Il Consiglio, al fine di partecipare alla definizione delle linee programmatiche di mandato del
    Sindaco, nella prima seduta successiva alla elezione, dopo la convalida degli eletti, la nomina
    del Presidente e del Vice Presidente e la comunicazione della composizione della Giunta
    comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco dei programma amministrativo scelto dal
    corpo elettorale, elabora ed approva uno o più atti d’indirizzo, nel rispetto dei contenuti del
    programma medesimo.

    …….

    CAPO III
    GIUNTA COMUNALE E SINDACO
    Art. 32
    La Giunta
    l. la Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso
    deliberazioni collegiali.
    Art. 33
    Composizione e presidenza
    1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari
    a quello massimo previsto dalla vigente legge.
    2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non
    facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
    consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne con la presenza di
    entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I consiglieri comunali che assumono la carica
    di Assessori conservano quella di consiglieri.
    Art. 34
    Attribuzioni della Giunta
    1. La Giunta comunale è l’Organo esecutivo del governo locale, ad essa competono atti di indirizzo
    e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo
    politico-collegiale ed atti di controllo politicoamministrativo sui provvedimenti di gestione
    dell’ente.
    2. La Giunta individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si indicano
    lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie – economiche e materiali da
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    destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno attenersi gli
    organi burocratici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge
    o dallo Statuto. Definisce, inoltre, criteri e procedure per l’esercizio del potere di controllo politico
    amministrativo sugli atti di gestione.
    3. La Giunta, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni amministrative e di governo:
    a) esprime parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco deposita
    presso la segreteria generale entro trenta giorni dalla sua elezione per l’esame e la presa d’atto del
    Consiglio comunale;
    b) adotta programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco,
    che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell’ente;
    c) elabora e propone regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del
    Consiglio e, di concerto con lo stesso, collabora nelle attività di iniziativa, d’impulso e di raccordo
    con gli organi di partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1;
    d) adottando gli strumenti prescritti dalle norme del T.U. 18.8.2000. n. 267, può assegnare le attività
    di gestione al Segretario comunale e ai dirigenti, in particolare individuando i responsabili,
    l’ammontare complessivo delle risorse, gli obiettivi da raggiungere, i criteri di massima da
    osservare ed i tempi entro i quali devono essere conseguiti i risultati;
    e) fatte salve le competenze consiliari e quelle del Sindaco, del Segretario Comunale e dei dirigenti,
    definisce gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le
    concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati;
    f) elabora e propone al Consiglio criteri generali per la determinazione delle tariffe che non sono di
    sua competenza;
    g) adotta, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia di personale, indirizzi per la
    copertura dei posti della pianta organica;
    h) delibera l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare;
    i) emana indirizzi previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi per l’esercizio delle
    funzioni delegate dalla Provincia dalla Regione e dallo Stato;
    l) sentita la consulta dei dirigenti, approva gli accordi di contrattazione decentrata e gli atti dì
    programmazione per la gestione del personale;
    m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi in
    occasione della presentazione del bilancio preventivo;
    n) delibera le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n. 267;
    o) adotta indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi. consulenze. designazioni,
    nomine e composizioni di commissioni di qualunque natura e finalità. e per la concessione di
    contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati;
    p) promuove e resiste alle liti, delibera le transazioni.

    …….

    E’ evidente che i due organi di governo non sono esattamnete la stessa cosa.

    Di solio si, il Vice Sindaco dovrebbe essere il più votato dai cittadini, ma bisogna tener conto anche delle competenze e capacità personali. Lo stesso dicasi per gli Assessori ai quali viene affidata la delega alle materie che meglio conoscono.