Ordinanza prevenzione incendi

I L   S I N D A C O

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni.

Accertato che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante la scorsa stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

 


Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Viste le Leggi Regionali n° 10/2000 ;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell’ 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l’art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Visto il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza sino al 30/09/2007.

 

Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Visto il DPCM del 23 ottobre 2007 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che prorogava lo stato di emergenza al 31/03/2008.

Visto il DPCM del 01/04/2008 recante " Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che prorogava lo stato di emergenza al 30/09/2008.

Visto il Decreto n° 2 del 18 ottobre 2007 emesso dal Commissario Delegato, dott. Giudo Bertolaso, nominato con l'OPCM n° 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d'interfaccia.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.52 del 5/4/08 con la quale si Istituiva il Catasto Incendi e si approvava l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2007 per l’istituzione dei divieti ;

Visto il proprio Regolamento di polizia Rurale, adottato con delibera C.C. n. 39 del 22/09/07;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

O R D I N A

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 1 Luglio ed il 15 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

-          accendere fuochi;

      -          usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;

      -          di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali  fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Luglio 2008, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 50,00. La fascia di rispetto resta individuata in metri 50,00  all’esterno della delimitazione dei centri  urbani,   e per un raggio di metri 50,00 per gli immobili  isolati.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di pretorio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

S A N Z I O N I

      1.       nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n°285 del 30.04.1992.

      2.       nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;

      3.       nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Luglio al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’ art. 650 del Codice Penale.

R I C O R D A

      -          che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

      -          che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

            §          Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)

            §          Corpo Forestale (Tel. 1515)

            §          Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0865/926294 )

            §          Arma Carabinieri (Tel. 112)

            §          Questura (Tel. 113)

D I S P O N E

      -          Che la presente Ordinanza decorre dal 1 Luglio 2008 a tutto il 15 Settembre 2008.

      -          Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune (http://www.comune .filignano.is.it )

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell’ esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Isernia, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Isernia, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Isernia, all’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Campobasso, alla Provincia di Isernia, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Campobasso, al Comandante della Stazione Carabinieri di Filignano , al Comando di Polizia Municipale di Filignano.

Dalla residenza municipale, 29/06/08

                                                                Il Sindaco

                                                               ( Dott. Lorenzo Coia )